Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 357/1983
Nuovi massimali minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria R.C.A.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1983, n. 357
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 357/1983
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1983, n. 357
## Nuovi massimali minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria
R.C.A.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 , recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 e 17 giugno 1982, n. 457 , con i quali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sono stati variati i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla stessa legge n. 990/1969 ; Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso hanno subito per il periodo 1971-82 variazioni percentuali in aumento rispettivamente del 377,4 e 435,7 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito aumenti percentuali, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 684,5 e 461,6; Considerato che gli adeguamenti dei minimi di garanzia obbligatoria effettuati compensano solo parzialmente la diminuzione del valore reale di detti minimi verificatasi dall'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo; Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, superiore all'andamento dell'inflazione; Ritenuta altresì l'opportunità di tener conto che in sede C.E.E. verrà prossimamente approvata una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli che eleva le misure minime di garanzia a valori molto più consistenti rispetto a quelli vigenti in Italia; Ritenuto che nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , così come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, n. 457 , sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che pertanto si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , procedere ad una loro variazione in aumento; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: A decorrere dal 1 agosto 1983 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, n. 457 , sono aumentate come segue: TABELLA A MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE. a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 7.500.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc; 150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 250.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi destinati al trasporto di persone nonchè per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 250.000.000 (con il limite di L. 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove; 450.000.000 (con il limite di L. 40.000.00 O per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta; 600.000.000 (con il limite di L. 40.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore ad ottanta; 750.000.000 (con il limite di L. 40.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti oltre ottanta; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per a di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 (con il limite di L. 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 q.li; 250.000.000 (con il limite di L. 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli di peso complessivo a pieno carico da oltre 25 a 70 q.li; 250.000.000 (con il limite di L. 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 q.li; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 250.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 cc o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore; 150.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 cc o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore; 150.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 cc o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 250.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a nove; 300.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a venti; 450.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti superiore a venti; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. 1) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 750.000.000 (con il limite di L. 75.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche; 750.000.000 (con il limite di L. 75.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche; 75.000.000 per ogni persona danneggiata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1983 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1983 Registro n. 7 Industria, foglio n. 358
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