Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3594/1952
Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprieta' della Societa' anonima agricola, "Chiarone", con sede in Roma, in comune di Orbetello (Grosseto).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3594
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3594/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3594
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino relativo ai terreni di proprieta' della
Societa' anonima agricola, "Chiarone", con sede in Roma, in comune di
Orbetello (Grosseto).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola "Chiarone", con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto); Considerato che la sunnominata, Società ha, presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, al senso dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Agricola "Chiarone", con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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