Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3679/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per ia riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e Compagni, accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.). in comune di Montalbano Jonico (Matera).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3679
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3679/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3679
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per ia riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa'
Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e Compagni,
accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.). in comune di
Montalbano Jonico (Matera).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti della. Società agricola industriale meridionale C. De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S.A.I.M.), per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera); Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in, data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti della Società agricola industriale meridionale C. De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S. A. I. M.); relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di ettari 14598.03.38 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione è stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
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