Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3680/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' Anonima Assicurazioni "Torino", con sede in Torino in comune di Ascoli Satriano (Foggia).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3680
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3680/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3680
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa'
Anonima Assicurazioni "Torino", con sede in Torino in comune di
Ascoli Satriano (Foggia).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 883: 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visti i propri decreti 7 febbraio 1951, n. 67 e 30 agosto 1951, n. 834; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società anonima assicurazioni "Torino", con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia); Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell' art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sia base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata, Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al Citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata, a, norma gli, articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 280 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società anonima assicurazioni "Torino", con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 997.92.23, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
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