Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 375/1965

Modifica degli articoli 18 e 20 del vigente statuto della Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Pubblicato: 03/05/1965 In vigore dal: 08/03/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 375

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 375/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 375 ## Modifica degli articoli 18 e 20 del vigente statuto della Associazione nazionale vittime civili di guerra. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1947 ), con il quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma. venne eretta in ente morale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1964, n. 337 , con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione anzidetta; Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1239 ; Vista la richiesta avanzata dal Presidente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra per ottenere l'approvazione delle modifiche agli articoli 18 e 20 dello statuto di cui innanzi, deliberate dal VII Congresso nazionale straordinario dell'Ente, tenutosi ad Ancona il 25 aprile 1964; Visti gli atti di istruttoria Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'art. 18 dello statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, di cui alle premesse, è modificato e sostituito come segue: "Il presidente nazionale, scelto fra i soci, è eletto dal Congresso nazionale, resta in carica tre anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Verificandosi l'ipotesi di cui al terzo comma del precedente art. 17, lettera b), il presidente nazionale eletto resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso". L'art. 20 dello statuto anzidetto è modificato e sostituito come segue: "Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nella sua prima riunione il Collegio medesimo elegge il proprio presidente fra i componenti effettivi. I membri supplenti sono destinati a subentrare ai membri effettivi che cessano dalla carica nel corso del triennio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1965 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 124. - VILLA

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