Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 376/1953
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 376
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 376/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 376
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230 ; 30 ottobre 1930, n. 1826 ; 1 ottobre 1931, numero 1441 ; 6 dicembre 1934, n. 2449 ; 1 ottobre 1936, n. 2475 ; 27 ottobre 1937, n. 2620 ; 5 maggio 1939, numero 1165 ; 12 ottobre 1939, n. 1712 ; 26 ottobre 1940, n. 2057 ; 27 aprile 1942, n. 467 ; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ; 30 ottobre 1950, n. 1127 ; 30 ottobre 1950, n. 1304 ; 30 giugno 1951, n. 957 ; 27 ottobre 1951, n. 1681 e 23 gennaio 1952, n. 168 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 73, comma primo, dopo le parole: "in scienze naturali" sono aggiunte le seguenti: "in scienze biologiche e in scienze geologiche". Dopo l'attuale art. 83 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 84. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di matematiche; 2. Fisica; 3. Chimica generale ed inorganica; 4. Chimica organica; 5. Botanica (biennale); 6. Zoologia (biennale); 7. Anatomia comparata; 8. Anatomia umana; 9. Istologia, ed embriologia; 10. Fisiologia generale (biennale); 11. Chimica biologica; 12. Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1. Chimica fisica; 2. Biologia generale; 3. Antropologia; 4. Genetica; 5. Patologia generale; 6. Microbiologia; 7. Entomologia agraria; 8. Fisiologia vegetale; 9. Patologia vegetale; 10. Geologia; 11. Paleontologia; 12. Statistica. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Art. 85. - Lo studente non può presentarsi all'esame di anatomia comparata se non ha superato l'esame di anatomia umana; all'esame di botanica se non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica; all'esame di paleontologia se non ha superato gli esami di botanica e di zoologia; all'esame di statistica se non ha superato l'esame di istituzioni di matematiche. Al termine della prima metà di ciascun corso annuale di botanica e di zoologia, e del corso di anatomia comparata, lo studente dovrà superare una prova pratica scritta. Art. 86. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di matematiche; 2. Fisica sperimentale (biennale); 3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica 4. Mineralogia; 5. Geologia; 6. Geologia applicata; 7. Paleontologia; 8. Geografia; 9. Geografia fisica; 10. Topografia, e cartografia; 11. Fisica terrestre; 12. Petrografia. Sono insegnamenti complementari: 1. Chimica fisica; 2. Geochimica; 3. Astronomia; 4. Zoologia; 5. Botanica; 6. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 7. Meccanica razionale con elementi di staticagrafica e disegno; 8. Statistica. Per l'insegnamento di analisi matematica, lo studente dovrà sostenere due esami distinti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro da lui scelti fra i complementari. Gli insegna menti geologici saranno accompagnati da una sistematica applicazione sul terreno. Art. 87. - Lo studente non può presentarsi all'esame di mineralogia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia; all'esame di geologia applicata se non ha superato l'esame di geologia. Al termine della prima metà dei corsi di geologia e di paleontologia lo studente dovrà superare una prova pratica scritta. All'attuale art. 89 è aggiunto quanto appresso: "il candidato alla laurea in scienze biologiche deve sostenere una prova, pratica di cultura generale; il candidato alla laurea in scienze geologiche devo sostenere una prova pratica di cultura generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 100. - PALLA
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