Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 376/1962
Norme sul trattamento economico e normative per i dipendenti da caffe', bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e da laboratori di pasticceria della provincia di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 376
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 376/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 376
## Norme sul trattamento economico e normative per i dipendenti da
caffe', bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e da laboratori di
pasticceria della provincia di Cagliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualsiasi e di conciliazione per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, nonchè per i dipendenti dagli esercizi di cui ai contratto che precede; Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visto, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 28 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Pubblici Esercizi e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Commercio Albergo, Mensa e Servizi; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Cagliari, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 28 maggio 1960, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e da laboratori di pasticceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nel contratto collettivo di cui al primo comma, della provincia di Cagliari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 71. - VILLA
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