Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 377/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione dei mosaici vetrosi della provincia di Venezia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 377
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 377/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 377
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese esercenti la lavorazione dei mosaici vetrosi della
provincia di Venezia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 3 giugno 1960, per le aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi; Visti, per la provincia di Venezia: - l'accordo collettivo 8 agosto 1949, sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi, stipulato tra la Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Vetrai Ceramisti e Affini - C.G.I.L. -, la Libera Unione Provinciale dei Sindacati, cui ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 27 aprile 1956, per la determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Vetrai, Ceramisti ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Vetro e Ceramica - C.I.S.L. -, l'U.I.L. - Vetro, cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Venezia, in data 2 maggio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, relativamente ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi: - l'accordo collettivo 8 agosto 1949, relativo al trattamento di mensa; - l'accordo collettivo 27 aprile 1956, relativo alla determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione dei mosaici vetrosi della provincia di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 78. - VILLA
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