Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 377/1979

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 17/08/1979 In vigore dal: 14/03/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 377

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 377/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 377 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: All'art. 150 è aggiunto il seguente comma: La facoltà di agraria rilascia anche la laurea in agricoltura tropicale e subtropicale. Dopo l'art. 152, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in agricoltura tropicale e subtropicale: Art. 1 Art. 153. - La durata del corso degli studi per la laurea in agricoltura tropicale e subtropicale è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali: (*) anatomia e fisiologia degli animali domestici; (*) botanica generale; (*) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica; (*) chimica organica; (*) matematica; (*) fisica; (*) principi di economia politica e di statistica; (*) economia e politica agraria (biennale); (*) microbiologia agraria e tecnica; (*) topografia, costruzioni rurali con applicazioni di disegno; (*) zootecnica generale; (*) agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale); (*) estimo rurale e contabilità; (*) meccanica agraria con applicazioni di disegno; (**) meccanizzazione delle colture tropicali e subtropicali; (**) coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e subtropicali (semestrale); (**) industrie agrarie tropicali e subtropicali; biogeografia ed ecologia; botanica sistematica ad indirizzo tropicale; pedologia tropicale e subtropicale; coltivazioni arboree tropicali e subtropicali; patologia vegetale tropicale e subtropicale; zootecnica speciale tropicale subtropicale; chimica del suolo tropicale e subtropicale; entomologia agraria tropicale e subtropicale; nutrizione e alimentazione animale; tecniche irrigue dei Paesi aridi. Sono insegnamenti complementari: biochimica vegetale; costruzioni stradali forestali e agrarie; difesa e conservazione del suolo; fitogeografia tropicale e subtropicale; lingua inglese; lingua francese; partecipazione, sviluppo, divulgazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse idriche; trattrici agricole e macchine per la lavorazione del terreno; elementi di meccanica e motori; litologia e geomorfologia tropicale e subtropicale; gestione dei pascoli tropicali e subtropicali; assestamento e dendrometria forestale tropicale e subtropicale; economia e politica forestale; tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e subtropicali; entomologia forestale tropicale e subtropicale; manutenzioni e riparazioni (semestrale); aridocoltura e coltivazioni delle terre salse (semestrale); conservazione dei prodotti agricoli (semestrale); cooperazione agricola (semestrale); economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali (semestrale); impianti elettrici e fonti alternative di energia (semestrale); tecnica di lotta alle malerbe (semestrale); inventari forestali (semestrale); tecnica della progettazione (semestrale); selvicoltura tropicale e subtropicale; geografia economica dei Paesi tropicali e subtropicali; metodologia statistica e sperimentale; orticoltura e floricoltura tropicale e subtropicale; principi di diritto dei Paesi tropicali e subtropicali; cartografia e fotointerpretazione (semestrale); fisiopatologia degli allevamenti (semestrale); gestione dei parchi e delle riserve (semestrale); morfologia degli animali domestici dei Paesi tropicali e subtropicali (semestrale); piante arboree ed arbustive ornamentali tropicali e subtropicali (semestrale); produzione delle sementi (semestrale). Gli insegnamenti contrassegnati con un asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie. Gli insegnamenti indicati con due asterischi sono comuni con il corso di laurea in scienze agrarie solo se attivati per detto corso. Art. 154. - Sono anche complementari tutte le altre discipline fondamentali e complementari dei corsi di scienze agrarie e di scienze forestali. Art. 155. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in cinque almeno se due di essi sono a corso semestrale. Art. 156. - Sono valide, per quanto pertinenti, le disposizioni contenute negli articoli 157 (ex art. 153), 158, 159, 160 e 161 dello statuto approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , e successivi aggiornamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 184

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