Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3819/1952
Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprieta' di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, in comune di Massa Marittima (Grosseto).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3819
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3819/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3819
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprieta' di Gussoni
Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, in comune di Massa
Marittima (Grosseto).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto); Considerato che i sunnominati hanno presentato, a sensi dell' art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 3.25.26, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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