Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3845/1952
Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprieta' di "Populonia Italica" Societa' Anonima, con sede in Roma, in comune di Piombino (Livorno).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3845
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3845/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3845
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprieta' di
"Populonia Italica" Societa' Anonima, con sede in Roma, in comune di
Piombino (Livorno).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di "Populonia Italica" società anonima, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno); Considerato che la sunnominata società ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che la sunnominata società ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di "Populonia Italica" società anonima, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 113.04.04, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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