Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 386/1997

Regolamento recante la disciplina per l'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario.

Pubblicato: 07/11/1997 In vigore dal: 03/10/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 386

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 386/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1997, n. 386 ## Regolamento recante la disciplina per l'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ed in particolare gli articoli 54 e 57; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , ed in particolare gli articoli 16, 35 e 40; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17, comma 2; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera d), che dispone sia emanato, quale norma generale, un apposito regolamento per disciplinare il procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore universitario, di ricercatore astronomo e di ricercatore geofisico è di competenza delle università, degli osservatori astronomici ed astrofisici e dell'osservatorio vesuviano. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 54 e 57 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) come modificato dall'art. 2 del regolamento qui pubblicato (le parti abrogate sono riportate in corsivo, tra parentesi quadre): "Art. 54 (Accesso al ruolo dei ricercatori universitari). - L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di quelli didattici. Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altresì i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici". "Art. 57 (Nomina dei vincitori). - Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso. Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione. (Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione). I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo di discipline messo a concorso. La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno". - Si riporta il testo degli articoli 16 , 35 e 40 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano): "Art. 16 (Reclutamento dei ricercatori astronomi). - I posti di ricercatore astronomo sono coperti mediante pubblici concorsi decentrati presso i singoli osservatori. Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea. La commissione del concorso, nominata dal direttore, è composta da tre membri, di cui un professore straordinario o ordinario di discipline afferenti al posto messo a concorso, un astronomo straordinario e un astronomo o professore associato sorteggiati in una lista indicata dal C.R.A. comprendente tre nominativi per ciascuna delle predette componenti. Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione fra il personale amministrativo dell'osservatorio stesso. I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del C.R.A. La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio". "Art. 35 (Reclutamento dei ricercatori geofisici). - I posti di ricercatore geofisico sono coperti mediante pubblico concorso. Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea. La commissione del concorso, nominata dal direttore dell'osservatorio, è composta di un geofisico straordinario o ordinario designato dal consiglio direttivo, di un professore straordinario o ordinario di discipline attinenti al posto messo a concorso sorteggiato in una lista di tre nominativi di professori ordinari e straordinari e di un professore associato o geofisico associato sorteggiato in una lista comprendente i nominativi di due professori associati e due geofisici associati. I nominativi delle liste sono indicati dal CO.NA.G. Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione tra il personale amministrativo dell'osservatorio stesso. I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del CO.NA.G. La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio". "Art. 40 (Stato giuridico del personale di ricerca). - Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto compatibili, si applicano: agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari ed associati, ivi compresa la nomina ad ordinario e la conferma in ruolo degli associati; ai ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari, ivi compresa la conferma e i congedi. Le commissioni per i giudizi ad ordinario e di conferma in ruolo sono nominate, su proposta del C.R.A. per il personale degli osservatori astronomici e del CO.NA.G. per il personale dell'osservatorio vesuviano, dal Ministro della pubblica istruzione tra il corrispondente personale ordinario di ricerca degli osservatori assicurando la presenza in dette commissioni di un professore universitario ordinario". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , e successive modificazioni, nonchè valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all' art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".

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