Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3861/1952
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 3861
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3861/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 3861
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225 ; 20 settembre 1928, n. 2251 ; 31 ottobre 1929, n. 2473 ; 30 ottobre 1930, n. 1916 ; 22 ottobre 1931, n. 1339 ; 27 ottobre 1932, n. 2098 ; 13 dicembre 1934, n. 2408 ; 1 ottobre 1936, n. 2462 ; 27 ottobre 1937, n. 2170 ; 9 maggio 1939, n. 1314 ; 5 ottobre 1939, n. 1744 ; 26 ottobre 1940, n. 2071 ; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97 ; 30 ottobre 1949, n. 1169 ; 31 ottobre 1950, n. 1309 ; 11 aprile 1951, n. 566 ; 27 ottobre 1951, n. 1801 e 25 marzo 1952, n. 872 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: "onde elettromagnetiche". Attuale art. 105. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: 12) Viticoltura (semestrale); 13) Otivicoltura (semestrale); 14) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale); 15) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica). Dopo l'attuale art. 235, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle scuole di perfezionamento in "tisiologia" ed in "cardiologia". Scuola di perfezionamento in tisiologia. Art. 236. - È istituita presso la clinica medica dell'Università di Pisa la scuola di perfezionamento in tisiologia. Il direttore della scuola è il direttore della clinica medica. Art. 237. - Alla scuola che ha la durata di due anni possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione avviene per concorso per titoli ed esami ed il numero degli iscritti viene stabilito ogni Danno dal Consiglio di facoltà. Art. 238. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Patologia e clinica della tubercolosi polmonare; Anatomia patologica della tubercolosi polmonare; Semeiotica fisica e funzionale della t.b.c. polmonare; Radiologia della t.b.c. polmonare; 2° anno: Patologia e clinica della t.b.c. polmonare; Radiologia della t.b.c. polmonare, terapia della t.b.c. polmonare; Chirurgia della t.b.c. polmonare. Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli allievi hanno obbligo di intervenire. Art. 239. - Durante i due anni del corso saranno tenute conferenze su argomenti vari: anatomia e fisiologia degli organi respiratori; batteriologia dell'infezione t.b.c.; immunità nella t.b.c.; patologia e clinica della t.b.c. sull'infanzia; t.b.c. e gravidanza; t.b.c. extrapolmonare; cute e t.b.c.; igiene e profilassi della t.b.c.; previdenza sociale e medicina assicurativa; tecnica dispensariale. Art. 240. - Gli insegnamenti tecnici e pratici vengono impartiti dal direttore della scuola, come da altri professori della Facoltà medica di Pisa, nonchè da assistenti e liberi docenti. Il conferimento dell'insegnamento viene approvato dalla Facoltà su proposta del direttore della scuola. Art. 241. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio continuativo nella clinica medica della Università di Pisa. Art. 242. - Alla fine di ogni anno gli iscritti, che avranno frequentato, dovranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al 2° anno e per l'ammissione all'esame di diploma. Art. 243. - Alla fine del corso gli iscritti potranno conseguire il diploma di specializzazione, dopo un esame, con presentazione e discussione di una tesi scritta, su uno degli argomenti di insegnamento, approvato dal direttore. Scuola di perfezionamento in cardiologia. Art. 244. - È istituita presso la clinica medica dell'Università di Pisa la scuola di perfezionamento in cardiologia. Il direttore della clinica medica è il direttore della scuola. Art. 245. - Alla scuola che ha la durata di due anni possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione avviene per concorso per titoli ed esami ed il numero degli ammessi viene stabilito ogni anno dal Consiglio di facoltà. Art. 246. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare; Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; Semeiotica fisica dell'apparato vascolare; Semeiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare; 2° anno: Patologia e clinica dell'apparato cardiovascolare; Radiologia cardiovascolare; Terapia del cuore e dell'apparato circolatorio. Oltre agli insegnamenti teorici saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli iscritti hanno l'obbligo di intervenire. Saranno tenute altresì conferenze su argomenti di fisiopatologia generale del cuore e del circolo, di anatomia ed embriologia cardiologica, di fisiologia, di farmacologia, di medicina sociale e del lavoro. Art. 247. - Gli insegnamenti teorici e pratici vengono impartiti dal direttore della scuola, come da altri professori della Facoltà di medicina di Pisa, nonchè da assistenti e liberi docenti. L'attribuzione degli insegnamenti viene approvata dalla Facoltà su proposta del direttore della scuola. Art. 248. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare in modo continuativo le esercitazioni e le lezioni e di prestare servizio nella clinica medica della Università di Pisa come gli assistenti volontari. Art. 249. - Alla fine di ciascun anno gli iscritti che avranno frequentato dovranno sostenere un esame di profitto, indispensabili per iscriversi al 2° anno o per presentarsi all'esame di diploma. Art. 250. - Alla fine del corso gli iscritti potranno conseguire il diploma di perfezionamento dopo un esame con presentazione e discussione di una tesi scritta sopra uno degli argomenti di insegnamento, approvata dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 12 settembre 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 121. - PALLA
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