Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 389/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 389
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 389/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 389
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 188. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni. Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso. Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica. Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 214. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni. Art. 215. - La scuola non può accogliere più di dieci allievi per ciascun anno di corso. Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericultura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Auxologia normale e patologica; Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericultura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Terapia pediatrica; Radiologia pediatrica; Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia. Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto): Chirurgia pediatrica; Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 29. - CARUSO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 389/1970 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Altre normative del 1970
Esecuzione della convenzione europea nel campo della informazione sul diritto straniero, …
Decreto del Presidente della Repubblica 1510
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1487, relativ…
Decreto del Presidente della Repubblica 1509
Istituzione di un istituto tecnico nautico statale a La Maddalena.
Decreto del Presidente della Repubblica 1506
Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri.
Decreto del Presidente della Repubblica 1507
Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forli' e Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1508