Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 392/1963
Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli Studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 392
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 392/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 392
## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli Studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1731 , e successivi; Veduto il testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 . Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 487, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istruzione delle scuole di specializzazione di Malattie infettive ed in Medicina aeronautica e spaziale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 488. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha la durata di due anni. Art. 489. - Il numero di iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di venti (20) per il primo anno di corso; tale numero può essere aumentato per il secondo anno in rapporto ad eventuali trasferimenti da altri Corsi o in rapporto ad abbreviazioni di corso cocesse a giudizio insindacabile del direttore della Scuola. Art. 494. - Le materie d'insegnamento sono: Primo anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (primo anno); 2) Semeiotica; 3) Microbiologia e Virologia; 4) Epidemiologia e profilassi generale; 5) Immunologia generale; 6) Immunoterapia e chemioterapia generale; 7) Anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo alle malattie infettive; 8) Metodi di accertamento delle malattie infettive; a) Microbiologici; b) Virologici; c) Sierologici; Secondo anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive (secondo anno); 2)Patologia e clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali; 3) L'apparato cardio-vascolare nelle malattie infettive; 4) Chirurgia delle malattie infettive; 5) Legislazione igienico sanitaria delle malattie infettive; 6) Otorinolaringoiatria delle malattie infettive; 7) Oculista e malattie infettive. Art. 491. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel programma della Scuola. Art. 493. - Al termine del corso gli iscritti dovranno sostenere un esame di diploma che si svolgerà secondo le norme dell'art. 352. Art. 494. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive. Scuola di specializzazione in medicina aeronautica e spaziale Art. 495. - La scuola di specializzazione in Medicina aeronautica e spaziale ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico della Medicina aeronautica e spaziale e di conferire diplomi che abilitano al particolare esercizio di questa disciplina con la qualifica di specialista, a norma dell' art. 178, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . Art. 496. - La scuola di specializzazione in medicina aeronautica e spaziale ha la durata di un biennio. Il numero massimo degli iscritti al 1° anno non potrà essere superiore a cinquanta. Art. 497. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1) Fisiologia umana (1° anno); 2) Fisiologia e fisiopatologia aeronautica e spaziale (1° e 2° anno); 3) Tecnica fisiologica aeronautica e spaziale (1° e 2° anno); 4) Igiene generale ed igiene del traffico aereo (1° e 2°); 5) Psicologia generale ed aeronautica e spaziale (1° e 2° anno); 6) Medicina legale generale e medicina legale aeronautica (1° e 2° anno); 7) Neurologia e psichiatria applicati all'aeronautica (2° anno); 8) Oftalmologia applicata all'aeronautica (2°); 9) Otorinolaringologia, fisiologia e fisiopatologia dell'equilibrio statico e dinamico con speciale riguardo ai problemi aeronautici e spaziali (2° anno); 10) Farmacologia applicata all'aeronautica (2° anno); 11) Tecnopatie generali ed aeronautiche (1° e 2° anno); 12) Pronto soccorso medicina d'urgenza e traumatologia (1° e 2° anno); 13) Ordinamento strutture aeroportuali, materiale e velivoli sanitari (1° e 2° anno); 14) Fisica dello spazio e meccanica del volo atmosferico ed extra-atmosferico (1° anno); 15) Elementi di radiobiologia (1°anno). Art. 498. - Il corso viene integrato da esercitazioni pratiche presso laboratori scientifici ed aeronautici e presso Istituti medici aeronautici da esercitazioni presso aeroporti e da esercitazioni di volo. Art. 499. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso, secondo l'ordine ed il raggruppamento stabilito dal manifesto della Scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963. SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 65. - VILLA
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