Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 393/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 393
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 393/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 393
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 244. - È abrogato e sostituito dal seguente: Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali vengono tenuti i seguenti corsi di perfezionamento: a) in matematica ad indirizzo applicativo; b) in matematica ad indirizzo didattico; c) in matematica ad indirizzo scientifico; d) in fisica ad indirizzo didattico, i quali conducono al conseguimento di appositi certificati di frequenza ed esami rispettivamente nelle quattro specializzazioni a), b), c), e d). La facoltà si riserva di decidere di anno in anno la opportunità o meno di tenere i corsi suddetti. Dopo l'art. 258 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, con spostamento della successiva numerazione, relativi all'istituzione del corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico. Corso di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico Art. 259. - Al corso annuale di perfezionamento in fisica ad indirizzo didattico è titolo di ammissione qualunque laurea che, secondo le vigenti leggi, consenta l'insegnamento della fisica in qualche tipo di scuola secondaria. Dell'accettazione delle domande di iscrizione al corso giudica il consiglio della facoltà, su proposta del direttore del corso. Art. 260. - Il corso si svolge presso l'istituto di fisica "G. Galilei" ed ha la durata di un anno accademico. il direttore del corso è nominato di anno in anno dalla facoltà e può essere confermato. Art. 261. - I contributi vengono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà. Art. 262. - Il corso comprende la critica delle nozioni fondamentali di fisica generale, complementi di fisica generale, didattica della fisica, ed aggiornamenti sui più recenti sviluppi della fisica. Esso consiste in lezioni teoriche e in esercitazioni; può mutuare insegnamenti della facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali ed eventualmente anche di altre facoltà, su parere del consiglio di facoltà. Art. 263. - Il profitto degli allievi è riconosciuto dagli insegnanti durante il corso stesso e mediante prove speciali al termine di esso. La scuola di perfezionamento in fisica nucleare applicata muta denominazione in "Scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari". I relativi articoli sono modificati nel modo seguente: Art. 294 (ex 289). - Presso la facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali è istituita una scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari. Essa ha per scopo la formazione di laureati di preparazione scientifica e tecnica specializzata in vista delle applicazioni pratiche dell'energia nucleare e rilascia un diploma in tecniche e misure nucleari. Art. 295 (ex 290). - La scuola è retta da un consiglio direttivo composto del direttore, nominato dal rettore su proposta del consiglio della facoltà di scienze, e dei professori di ruolo che vi tengono corsi regolari. Il consiglio stabilisce: a) gli indirizzi di specializzazione della scuola; b) i programmi dei singoli corsi e la rispettiva durata; c) il numero degli esami richiesti per il conseguimento del diploma di specializzazione e le modalità di essi; d) le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per l'iscrizione ai singoli corsi e all'impiego di questi per il funzionamento della scuola. Art. 296 (ex 291). - Di uno stesso insegnamento genericamente indicato in seguito possono venire incaricati per singoli capitoli uno o più docenti, anche di nazionalità non italiana, aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma didattico. Art. 297 (ex 292). - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in fisica, ingegneria, chimica, chimica industriale e matematica che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal consiglio della scuola. Art. 298 (ex 293). - Per il conseguimento del "diploma di specializzazione in tecniche e misure nucleari" si richiede una frequenza di due anni. In casi speciali il consiglio direttivo della scuola ha la facoltà di abbreviare questo periodo. Art. 299 (ex 294). - La scuola ha sede nei locali dello istituto di fisica dell'Università di Padova e si vale dei mezzi di questa e di quelli messi a disposizione per questo scopo dal C.N.E.N. o da altro organo dello Stato che ad esso sia sostituito e dei contributi eventuali di altri enti. Per le esercitazioni pratiche e per l'attività di ricerca sperimentale richiesta per il conseguimento del diploma di specializzazione, la scuola si vale anche delle installazioni ed attrezzature del laboratorio dello acceleratore Van de Graaf dell'Università di Padova. Art. 300 (ex 295). - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1. Fisica nucleare 2. Reazioni nucleari 3. Produzione di neutroni e misure di sezioni d'urto 4. Rallentamento e diffusione dei neutroni nella materia 5. Rilevazione delle particelle nucleari 6. Strumentazione nucleare 7. Effetti biologici delle radiazioni 8. Misure con fasci pulsati 9. Metodi sperimentali speciali della fisica dei neutroni 10. Programmazione ed elaborazione dei dati 11. Dosimetria e problemi di sicurezza 12. Reattori nucleari 13. Tecniche e misure nucleari 14. Tecnologia nucleari 15. Controlli e servomeccanismi 16. Fisica delle radiazioni. Il consiglio direttivo della scuola determinerà anno per anno quali di questi corsi dovranno essere seguiti dagli allievi in possesso delle varie lauree contemplate per l'ammissione alla scuola. Il consiglio potrà d'altra parte includere nell'elenco altri insegnamenti che abbiano luogo presso la facoltà di scienze o di ingegneria come corsi regolari o cicli di conferenze, e presso la scuola di perfezionamento in fisica dell'Università di Padova. Art. 301. - La scuola organizza inoltre un corso di "orientamento nucleare" della durata di un anno, per il quale rilascia un "certificato di frequenza e profitto" ai laureati in ingegneria, chimica, chimica industriale, fisica e matematica, che abbiano superato gli esami nelle materie stabilite anno per anno dal consiglio direttivo della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1969 Atti del Governo registro n. 227, foglio n. 173. - CARUSO
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