Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 394/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo.

Pubblicato: 14/06/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 394

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 394/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 394 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1037 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visti per la provincia di Rovigo, gli accordi collettivi 16 giugno 1958 e 18 novembre 1958, per gli addetti alla fabbricazione a mano del materiale nelle fornaci per laterizi, stipulati tra l'Associazione Provinciale Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, l'Unione italiana del Lavoro l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Rovigo, gli accordi collettivi 16 giugno 1958 e 18 novembre 1958, relativi agli addetti alla fabbricazione a umano del materiale nelle fornaci per laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla fabbricazione e mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 106. - VILLA

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