Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 395/1951
Istituzione nel comune di Trevico di un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Vallesaccarda.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1951, n. 395
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 395/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1951, n. 395
## Istituzione nel comune di Trevico di un ufficio distinto di giudice
conciliatore con sede nella frazione Vallesaccarda.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1949 del Consiglio comunale e di Trevico, con la quale si chiede che sia istituito un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Vallesaccarda e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Coccaro, Torello, Bassomanno, San Lorenzo, Vallone Erro, Casetta, Filaro, Cesta, Vasoria, Senro D'Annunzio, Farullo, Cotugno, Mattino, San Giuseppe, Civita, Vallone del Mulino e Lungarella; Visti i pareri favorevoli del Primo presidente della Corte d'appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728 ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: È istituito nel comune di Trevico un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Vallesaccarda e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Coccaro, Torello, Bassomanno, San Lorenzo, Vallone Erro, Casetta, Filaro, Cesta, Vasoria, Serro D'Annunzio, Farullo, Cotugno, Mattino, San Giuseppe, Civita, Vallone del Mulino e Lungarella. Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1951 EINAUDI PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
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