Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3956/1952
Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della. Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' della "La Lustignana" Societa' Anonima Immobiliare con sede in Milano, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3956
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3956/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3956
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la colonizzazione della. Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino di terreni di proprieta' della "La Lustignana"
Societa' Anonima Immobiliare con sede in Milano, in comune di
Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della "La Lustignana" Società Anonima Immobiliare con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa); Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla, determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della, "La Lustignana" Società Anonima Immobiliare con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 21.19.90, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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