Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 400/1955

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

Pubblicato: 20/05/1955 In vigore dal: 27/04/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 400

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 400/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 400 ## Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dai regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 , e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 , è concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate, in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212 , dal decreto Ministeriale 23 giugno 1952, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette e secondo le seguenti classi di retribuzione mensile di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dello stesso decreto Ministeriale 23 giugno 1952: retribuzione fino a L. 15.000: L. 3000; retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000; retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.

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