Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 4033/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma, fondiaria - di terreni di proprieta' dell'istituto dei Fondi Rustici, Societa' Anonima Agricola Industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Lucera (Foggia).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4033
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4033/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4033
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma, fondiaria - di terreni di proprieta' dell'istituto
dei Fondi Rustici, Societa' Anonima Agricola Industriale italiana,
con sede in Roma, in comune di Lucera (Foggia).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società Anonima Agricola Industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia); Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , su terreni ricadenti in altro piano particolareggiato di espropriazione; Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti dell'Istituto dei Fondi Rustici, Società Anonima Agricola Industriale italiana, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 74.40.917, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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