Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 4035/1952
Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativa ai terreni di proprieta' di Spagnoletti-Zeuli Maria Angela, fu Ferdinando, in comune di Canosa (Bari).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4035
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4035/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4035
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma
fondiaria - relativa ai terreni di proprieta' di Spagnoletti-Zeuli
Maria Angela, fu Ferdinando, in comune di Canosa (Bari).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Spagnoletti Zeuli Maria-Angela, fu Ferdinando, in Messere, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari); Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 4 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela, fu Ferdinando, in Messere, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per la superficie di ettari 18.18.87, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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