Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 4073/1952
Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4073
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4073/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4073
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Espinassi Moratti
Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, in comune di Montecatini Val
di Cecina (Pisa).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancelliere, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa); Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2313 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ; Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 133.05.10, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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