Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 41/1991

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Pubblicato: 15/02/1991 In vigore dal: 25/01/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 41

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 41/1991 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 41 ## Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l' art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 , recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge; Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833 del 1978 , con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , riportato nel testo allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 5 AVVERTENZA: Il testo delle note qui publicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1978, n. 730 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" è riportato nella nota all'art. 40 dell'accordo. - La legge n. 146 del 12 giugno 1990 reca norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

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