Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 414/1948

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 12/05/1948 In vigore dal: 22/02/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1948, n. 414

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 414/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1948, n. 414 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 , e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227 ; 4 settembre 1930, n. 1312 ; 1 ottobre 1931, n. 1778 ; 27 ottobre 1932, n. 2092 ; 6 dicembre 1934, numero 2394 ; 1 ottobre 1936, n. 2502 ; 12 maggio 1939, n. 1315 ; 5 ottobre 1939, n. 1644 ; 11 luglio 1941, n. 848 ; 18 luglio 1942, n. 928 ; 24 novembre 1942, n. 1595, e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 ; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1931, n. 1671 ; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 ; Viste le proposte di modificazioni dello statuto formulate dall'Università predetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni proposte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Titolo XVII. - "Scuole e corsi di perfezionamento". Alla Sezione VIII - Facoltà di medicina e chirurgia - dopo l'art. 277 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: XVIII. - Scuola di perfezionamento in tisiologia. Art. 278. - La scuola di perfezionamento in tisiologia, della durata di due anni, conferisce il diploma di specialista in tisiologia. Art. 279. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti: 1° anno: patologia della tubercolosi dell'apparato respiratorio; clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio; semeiologia fisica e funzionale della tubercolosi dell'apparato respiratorio; terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio; anatomia patologica della tubercolosi; clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio; patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia; radiologia dell'apparato respiratorio; patologia e clinica della tubercolosi delle prime vie respiratorie; patologia e clinica della tubercolosi chirurgica; la chirurgia della tubercolosi polmonare; igiene sociale e profilassi della tubercolosi; previdenza sociale e medicina assicurativa; tecnica dispensariale. 2° anno: esercitazioni pratiche delle varie materie; internato nei vari istituti universitari, sanatoriali e dispensariali; conferenze varie tenute da professori universitari sulla fisiologia della respirazione, sull'anatomia ed istologia degli organi respiratori, sulla tubercolosi e gravidanza, sulla tubercolosi oculare, sulla tubercolosi del sistema nervoso, sulla tubercolosi cutanea, sulla tubercolosi e malattie professionali, sulla immunità nella tubercolosi, sui presidi farmacologici nella tubercolosi, ecc.; compilazione di una tesi scritta in una delle materie d'insegnamento. Art. 280. - Oltre la discussione della tesi gli allievi, per ottenere il diploma, dovranno sostenere una prova pratica davanti ad una Commissione di sette membri, scelti fra gli insegnanti della scuola. XIX. - Scuola di perfezionamento in medicina generale. Art. 281. - La scuola di perfezionamento in medicina generale conferisce il diploma di specialista in medicina generale. La durata degli studi post-universitari necessari per conseguire il titolo è di cinque anni. Art. 282. - Gli insegnamenti ufficiali costituiti da: 1) patologia medica; 2) anatomia patologica; 3) semeiotica medica; 4) clinica medica; saranno integrati da esami di laboratorio di: microscopia; batteriologia; sierologia; chimica. Art. 283. - Il corso comprenderà i seguenti insegnamenti: 1) anatomia patologica (3 anni); 2) batteriologia e sierologia (1 anno); 3) parassitologia (6 mesi); 4) patologia speciale medica (1 anno); 5) semeiotica fisica (1 anno); 6) semeiotica comparata radiologica (1 anno); 7) neuropatologia (1 anno); 8) clinica medica generale (4 anni). L'insegnamento della clinica medica generale comprenderà: a) patologia costituzionale ed endocrinologia; b) malattie infettive e parassitologia; c) malattie del ricambio; d) malattie dell'appaiato respiratorio; e) malattie dell'apparato uropoietico; f) terapia medica. Per le semeiotiche e cliniche specializzate si prenderanno accordi fra il Consiglio della scuola ed i rispettivi direttori circa il numero delle lezioni: a) semeiologia oculare; b) semeiologia dell'orecchio e prime vie respiratorie; c) semeiologia del cavo orale e dei seni. Il corso di terapia medica comprenderà: a) farmacologia; b) dietetica, c) terapia fisica (climatologia ed idrologia, elioterapia, massoterapia, luteoterapia, elettrodiatermo Marconiterapia). Art. 284. - Gli iscritti sono tenuti a sostenere gli esami sulle varie materie di insegnamento alla fine di ogni anno di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1948 DE NICOLA GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 218. - FRASCA

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