Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 424/1959

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di magistero "G. Cuomo" di Salerno.

Pubblicato: 02/07/1959 In vigore dal: 11/03/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1959, n. 424

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 424/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1959, n. 424 ## Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di magistero "G. Cuomo" di Salerno. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'istituto universitario di magistrato "G. Cuomo" di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 121 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero "G. Cuomo" di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Il titolo IX con gli articoli relativi e la tabella B sono sostituiti nel modo seguente: TITOLO IX Del personale di segreteria, del personale di biblioteca, del personale ausiliario Art. 1 Art. 104. - Il personale addetto agli uffici di segreteria dell'Istituto si distingue in personale di carriera direttiva, di carriera di concetto (di ragioneria) ed esecutiva, ai sensi dell'ordinamento delle segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 . La tabella B, annessa al presente statuto, determina, i ruoli organici del personale predetto, il ruolo organico del personale di biblioteca, ed il ruolo organico del personale ausiliario, nonchè il relativo coefficiente di trattamento economico sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 per le corrispondenti categorie di personale in servizio nelle Università. Essa determina, altresì, per il personale di segreteria, e per il bibliotecario, il periodo minimo di permanenza in ciascuna qualifica. Art. 105. - Per lo stato giuridico, il trattamento economico e la carriera del personale di segreteria, del bibliotecario e del personale ausiliario si osservano, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente statuto, le norme previste per la corrispondenti categorie di personale statale. Art. 106. - Il direttore amministrativo è il capo del personale di segreteria, oltre alle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 del presente statuto sovraintende a lutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Esercita la sorveglianza sugli impiegati dipendenti e sul retto funzionamento degli uffici ed è responsabile del buon andamento dei medesimi. Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Art. 107. - Il posto di direttore amministrativo viene coperto mediante concorso speciale, da indirsi per la qualifica iniziale di direttore amministrativo di seconda classe, riservato a funzionari di ruolo di carriera direttiva delle Amministrazioni statali con almeno cinque anni di anzianità di servizio. Il concorso al quale può prendere parte anche il funzionario di segreteria dell'istituto, si svolge per titoli e per esame consistente in un colloquio di cattura amministrativa con particolare riguardo agli ordinamenti universitari. Art. 108. - Il posto di segretario viene coperto mediante concorso pubblico per esami, da indirsi per la qualifica iniziale, cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio. Art. 109. - Il posto di ragioniere viene coperto mediante speciale concorso da indirsi per la qualilica iniziale riservato a funzionari di ruolo di carriera di concetto di ragioneria delle Amministrazioni statali con almeno cinque anni di anzianità di servizio. Il concorso si svolge per titoli e per esame consistente in un colloquio di cultura amministrativa con particolare riguardo ai servizi di ragioneria e contabilità universitaria. Art. 110. - I posti di ruolo di carriera esecutiva vengono coperti mediante concorsi pubblici per esami, da indirsi per la qualifica iniziale, cui possono prendere parte coloro che siano in possesso di licenza di Istituto medio di primo grado. Art. 111. - Il posto di bibliotecario viene coperto mediante concorso pubblico per esami, da indirsi per la qualifica iniziale, cui possono prendere parte i laureati in lettere o in filosofia. Per l'espletamento del concorso e in particolare per le prove di esame si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'assunzione nel ruolo di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative. Art. 112. - i posti di ruolo ausiliario vengono coperti mediante concorso pubblico per titoli cui possono partecipare coloro che siano in Possesso di licenza elementare. Art. 113. - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione in ruolo sono nominate dal presidente del Consiglio di amministrazione e sono così composte: a) per la carriera direttiva: del direttore dell'Istituto che la presiede, di un professore di ruolo, di disciplina giuridica, di Università, o Istituti d'istruzione superiore, di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'istituto, scelto fra i rappresentanti degli enti sovventori, di un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e di un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) per la carriera direttiva di bibliotecario: del direttore dell'istituto che la presiede, di due professori ufficiali dell'istituto stesso, di un funzionario di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative e di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'istituto, designato dal Consiglio medesimo; c) per la carriera di concetto: del direttore dello Istituto che la presiede, di un professore di discipline giuridiche ed economiche di istituti tecnici, di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'istituto, scelto fra i rappresentanti degli Enti sovventori, di un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non interiore a direttore di sezione e di un funzionario di carriera di concetto delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a primo ragioniere; d) per la carriera esecutiva e per il ruolo degli ausiliari: del direttore dell'Istituto che la presiede, di un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di uno di carriera direttiva o di concetto delle segreterie universitarie. Art. 114. -- Trascorso il periodo minimo di permanenza in ciascuna qualifica, il personale di segreteria e il bibliotecario possono essere promossi alla qualifica superiore. La promozione è disposta dal presidente del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione del Consiglio medesimo e su motivata relazione del direttore dello Istituto. Art. 115. - La Commissione di disciplina per il personale è composta: dal direttore dell'Istituto che la presiede, da un professore di ruolo e da un terzo membro designato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Le punizioni sono inflitte dal presidente del Consiglio di amministrazione. La censura può peraltro, essere inflitta dal direttore. Art. 116. - Agli impiegati di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'istituto nazionale delle assicurazioni, da stipularsi dal Consiglio d'amministrazione dell'istituto. Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento di contributi che saranno stabiliti dal predetto contratto, con un premio corrispondente alla metà dell'intero contributo restando l'altra inetà a carico del dipendente assicurato. Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal magistero, salva la facoltà dell'impiegato di assumere a proprio carico anche la predetta quota. La polizza viene intestata all'assicurato. Art. 117. - All'impiegato collocato a riposo spetta un'indennità di buonuscita pari a tanti cinquantesimi di stipendio annuo lordo per quanti sono gli anni di servizio prestati. Il calcolo della predetta indennità va fatto sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione dal servizio e le frazioni di anno superiori a sei mesi si valutano per intero. Nel caso di decesso in attività di servizio l'indennità stessa spetta alla vedova o agli orfani minorenni o alle figlie nubili. È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale. Art. 118. - Per la necessaria garanzia dei dipendenti circa la liquidazione della indennità di cui allo articolo precedente viene operata ritenuta dello 0.50% sullo stipendio. Anno per anno l'importo delle ritenute stesse viene investito in titoli dello Stato, al portatore o intestati al magistero. Art. 119. - Si perde il diritto all'indennità di buonuscita: a) per l'impiegato: in caso di destituzione; b) per la vedova nel caso che sia separata legalmente a seguito di sentenza pronunciata per di lei colpa e passata in giudicato; c) per la prole: se maschi quando sia raggiunta la maggiore età; se termine quando anche se di minore età, abbia contratto in matrimonio. Disposizioni transitorie Art. 120. - Nella prima attuazione del presente statuto i posti di segretario, di bibliotecario, del ruolo di carriera esecutiva e di quello degli ausiliari potranno essere coperti mediante concorsi interni riservati al personale che, alla data di entrata in vigore dello statuto medesimo, abbia esercitato presso l'istituto le relative mansioni per almeno due anni e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti. Potrà, peraltro, prescindersi dai limiti di età e dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti di coloro che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a otto anni e che siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione. - I concorsi previsti dal presente articolo si svolgeranno per titoli ma, salvo quello per posti di ausiliario, saranno integrati da un colloquio sui servizi universitari e, per quanto concerne i posti di carriera esecutiva, da una prova di dattilografia. Il personale non di ruolo di terza categoria che dovesse risultare idoneo ma non vincitore del concorso di cui al presente articolo potrà a giudizio discrezionale del Consiglio di amministrazione, conseguire la nomina in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze. Coloro che non dovessero conseguire la nomina in ruolo cesseranno dal servizio entro due mesi dalla approvazione degli atti del concorso interno riservato alla rispettiva categoria, fermo restando il diritto alle indennità di licenziamento eventualmente spettanti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1959 Atti dei Governo, registro n. 119, foglio n. 65. - VILLA

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