Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 427/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 08/07/1970 In vigore dal: 07/02/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 427

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 427/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 427 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: in matematica; in fisica; in chimica; in chimica industriale; in scienze naturali; in scienze biologiche; in scienze geologiche. Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica industriale annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Laurea in chimica industriale Art. 56. - La durata del corso di studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Biennio di studi propedeutici. Gli insegnamenti fondamentali sono quelli indicati all'art. 55 per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica. Triennio di studi di applicazione: Sono insegnamenti fondamentali: 1) Chimica fisica (biennale); 2) Fisica tecnica; 3) Chimica industriale (biennale); 4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale); 6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale); 7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale); 8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica degli idrocarburi; 2) Chimica fisica industriale; 3) Chimica macromolecolare; 4) Chimica organica industriale; 5) Chimica teorica; 6) Elettrochimica; 7) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 8) Scienza dei metalli; 9) Statistica industriale; 10) Spettroscopia molecolare; 11) Tecnologie elettrochimiche. Tutti gli insegnamenti biennali comportano esami distinti e sono da considerare l'uno propedeutico all'altro ai fini dell'esame di profitto. Gli esami di "chimica organica II parte" e "chimica fisica I parte" debbono precedere tutti gli esami del triennio di applicazione. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. All'atto di iscrizione al 3° anno, o comunque non oltre un mese da tale iscrizione, lo studente deve dichiarare per iscritto quale gruppo di corsi complementari, facente parte di un orientamento fissato dalla facoltà, intende frequentare nel triennio di applicazione salvo restando la libertà dello studente di scelta fuori da tali orientamenti, per la quale però dovrà fare motivata richiesta di convalida al consiglio di facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non potrà subire variazioni durante il corso degli studi, se non nel caso che dei corsi complementari prescelti non vengano più impartiti per il corso di laurea in chimica industriale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno quattro da lui scelti tra i complementari, nonchè aver frequentato, come interno, uno dei laboratori dove attenderà alla preparazione della tesi di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e nell'esposizione di due memorie di letterature tecniche (tesine) fra tre scelte dal candidato allo inizio dell'internato di laurea e tali da indicare la capacità del candidato di affrontare problemi tecnici anche in campi diversi da quello prescelto per la tesi di laurea. I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali: 1) Chimica industriale (biennale); 2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale); 3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale; 4) Fisica tecnica; 5) Esercitazioni di chimica industriale (biennale). L'esame di "Fisica tecnica", eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti della iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in chimica industriale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 80. - CARUSO

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