Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 4291/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4291
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4291/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4291
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Battiloro
Quarto Domenico fu Tommaso, in comune di Montenero di Bisaccia
(Campobasso).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso per i terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso); Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2598 , della Commissione Censuaria Centrale; Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell' articolo 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionato; Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 20 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Battiloro Quarto Domenico fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 487.52.90, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.
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