Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 433/1960

Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 20/05/1960 In vigore dal: 02/04/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1960, n. 433

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 433/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1960, n. 433 ## Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 34 e 215 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Lavoro ordinario 1. L'orario normale di lavoro è regolato come segue: a) per il personale direttivo e degli uffici la durata della settimana lavorativa rimane regolata dalle norme in vigore in relazione a quanto previsto dalle disposizioni valevoli per il personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato; b) per il personale dell'esercizio la durata della settimana lavorativa è di 48 ore. Nei confronti del personale delle officine e del rimanente personale addetto ai servizi interessanti l'esercizio, nelle cui prestazioni non siano compresi periodi di attesa o di custodia di durata superiore a 4 ore settimanali, il numero delle ore di lavoro settimanali è di 46 effettive. Per il personale dell'esercizio utilizzato a turni rotativi in un periodo di quattro settimane, le predette 46 ore possono essere superate di due ore nelle prime tre settimane, a condizione che nella quarta siano recuperate le maggiori prestazioni rese accordando, anzichè uno, due riposi consecutivi di durata complessiva pari a quella del, normale riposo settimanale aumentato di 24 ore. 2. Si computa come durata del lavoro effettivo il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda. 3. Non si computano come lavoro effettivo, quando il personale ha facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro: a) le interruzioni fra le ore 5 e le 24 di durata pari o superiori ad un'ora; tali interruzioni, comprese quelle per refezione di cui al successivo punto d), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Le due interruzioni suddette sono ammesse quando interessano, dipendenti che abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro; b) le interruzioni notturne, cioè fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a 2 ore, quando interessano dipendenti che abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro; c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro, anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza stessa dia titolo all'indennità di missione, e ritornare; d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi, che debbono avere durata non inferiore ad un'ora riducibili a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali. 4. La durata settimanale del lavoro ordinario effettivo può essere elevata fino ad un massimo di 6 ore per il personale addetto alla manutenzione dell'armamento ed alla revisione di linee elettriche primarie in zone di alta montagna, in relazione alle stagioni ed alle località, salvo compensazioni in altre stagioni.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 433/1960 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1960

Riconoscimento della personalita' giuridica dell'Aero Club "G. Bolla" di Parma. Decreto del Presidente della Repubblica 2036 Proroga della durata del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro. Decreto del Presidente della Repubblica 2035 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Cortona-Capezzine … Decreto del Presidente della Repubblica 2026 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in L'Aquila. Decreto del Presidente della Repubblica 2032 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cata… Decreto del Presidente della Repubblica 2034