Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 4376/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Santa Marinella (Roma).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4376
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4376/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4376
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di
proprieta' di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, in comune di Santa
Marinella (Roma).
IL PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 41; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo, fu Baldassarre, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma); Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2332 e 9 settembre 1952, n. 2545 , della Commissione Censuaria Centrale relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ; Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Udito il parere, in data 22 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 330 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Odescalchi Innocenzo fu Baldassarre, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), per una superficie di ettari 285.91.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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