Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 443/1967
Istituzione di sette nuovi istituti tecnici industriali con decorrenza dal 1 ottobre 1966.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. 443
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 443/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. 443
## Istituzione di sette nuovi istituti tecnici industriali con
decorrenza dal 1 ottobre 1966.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 , relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici; Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282 , sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506 , relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali; Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122 , contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1 ottobre 1964; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 ottobre 1966 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali: 1) Civitavecchia (Roma) per l'elettrotecnica; 2) Matera per la chimica industriale e l'elettrotecnica; 3) Milano per l'elettrotecnica e la meccanica - VII Istituto; 4) Rimini (Forli) per l'elettrotecnica; 5) Roma per le telecomunicazioni - VIII Istituto; 6) Treviglio (Bergamo) per l'elettrotecnica e la meccanica; 7) Vasto (Chieti) per la chimica industriale e la meccanica. Gli istituti predetti, ai sensi dell' art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
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