Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 4483/1952

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 27/02/1953 In vigore dal: 30/10/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4483

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4483/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1952, n. 4483 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1118 e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34 ; 27 aprile 1942, n. 571 ; 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430 ; 21 aprile 1949, n. 613 ; 1 settembre 1949, n. 816 ; 13 marzo 1950, n. 599 ; 30 ottobre 1950, n. 1125 ; 31 ottobre 1950, n. 1310 ; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art: 127 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in medicina del lavoro". Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 1 Art. 128. Il corso della scuola ha la durata di due anni. Art. 129. - La scuola che fa parte integrante dell'Istituto di clinica medica generale e terapia medica, è posta sotto la direzione del titolare della clinica medica generale incaricato dell'insegnamento della medicina del lavoro, coadiuvato da docenti da lui proposti. Art. 130. - Il materiale didattico è anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio della clinica. Art. 131. - Durante il secondo anno del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di clinica del lavoro, di diagnostica di laboratorio, ed altre di indole pratica. Art. 132. - La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche è obbligatoria. Art. 133. - Il termine di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola scade il 30 ottobre di ogni anno. Art. 134. - Alla fine di ogni anno scolastico i perfezionandi, che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per poter accedere all'esame di diploma. Art. 135. - Alla fine del secondo anno del corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di medicina del lavoro, concordata fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 136. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore della scuola e da due membri scelti fra i docenti del corso. Art. 137. - La Commissione dell'esame di diploma è formata da sette membri, ed è presieduta dal preside della Facoltà. Di essa fanno parte il direttore della scuola, i docenti del corso ed eventualmente altri membri scelti dal preside tra i professori e i liberi docenti dell'Università di Torino. Art. 138. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Fisiologia del lavoro; Patologia del lavoro; Igiene del lavoro; Medicina legale del lavoro (parte generale); Psicotecnica; Farmacologia e tossicologia dei prodotti chimici industriali; Infortunistica medico-chirurgica (parte generale). 2° anno: Clinica del lavoro; Diagnostica di laboratorio; Dermatosi e zoonosi professionale; Infortunistica medica-chirurgica (parte generale); Esercitazioni medico-legali. I corsi saranno integrati: a) da conferenze su profilassi delle malattie del lavoro, su organizzazione sanitaria degli Istituti assicurativi per le malattie e infortuni sul lavoro, su anatomia patologica delle silicosi e asbestosi; b) da visite di istruzione ad istituzioni, enti, aziende industriali. Le conferenze saranno svolte durante i due anni di corso e faranno parte integrante delle materie di esame. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 44. - PALLA

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