Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 4506/1952
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4506
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4506/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4506
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118 , e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34 ; 27 aprile 1942, n. 571 ; 5 settembre 1942, n. 1237 ; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, numero 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430 ; 21 aprile 1949, n. 613 ; 1 settembre 1949, n. 816 ; 13 marzo 1950, n. 599 ; 30 ottobre 1950, n. 1125 ; 31 ottobre 1950, n. 1310 ; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1794 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'attuale art. 54 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione di un "corso di perfezionamento in farmacia ospedaliera", con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Corso di perfezionamento in farmacia ospedaliera Art. 55. - È istituito un corso di perfezionamento per farmacisti ospedalieri allo scopo di preparare i laureati in farmacia alle particolari conoscenze ed esigenze richieste per l'esercizio della loro attività nelle farmacie di grandi ospedali. Art. 56. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1) Farmacologia generale; 2) Igiene ospedaliera; 3) Complementi di chimica farmaceutica tossicologica e bromatologica; 4) Complementi di tecnica farmaceutica; 5) Complementi di farmacognosia; 6) Tecnica contabile ed amministrativa di una farmacia di ospedale. Art. 57. - I corsi sono teorici e pratici. questi ultimi in forma di esercitazioni e di frequenza in farmacie di grandi ospedali. Si svolgono nel periodo di un anno solare, dopo il quale, quando sia accertata la frequenza alle lezioni teoriche e pratiche, superati i relativi esami e sostenuta favorevolmente una discussione generale finale sarà rilasciato un certificato di frequenza e di esame. Art. 58. - Il direttore del corso e scelto dal Consiglio della Facoltà per un biennio (fra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della Facolta), gli insegnanti sono nominati dal Consiglio della Facoltà su proposta del direttore del corso e ne costituiscono il Consiglio. Art. 59. - Il Consiglio del corso provvede alla organizzazione degli insegnamenti e ne sottopone ogni anno il piano al preside della Facoltà per averne l'approvazione. Art. 60. - Gli esami di profitto potranno essere disposti per gruppi e le Commissioni saranno presiedute dal preside o in sua vece dal direttore del corso che ne fa parte di diritto. L'esame finale consterà in una discussione con il Consiglio completo, presieduto dal preside di Facoltà e con l'intervento di uno dei direttori delle farmacie ospedaliere, scelto su terna designata dall'Ordine dei farmacisti. Art. 61. - Le sopratasse di esame sono fissate nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di farmacia e la tassa annua di frequenza sulla base di lire 50.000 (cinquantamila). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 54. - PALLA
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