Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 451/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 01/08/1977 In vigore dal: 29/01/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 451

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 451/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 451 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: Per gli indirizzi generale e didattico: istituzioni di algebra superiore; teoria dei gruppi; algebra omologica; calcolo delle variazioni. Per l'indirizzo applicativo: calcolo delle variazioni; ricerca operativa; istituzioni di algebra superiore. Art. 56 - il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea può essere preceduto da un esame di cultura generale sulle scienze matematiche eventualmente comprendente anche una prova scritta". Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: cosmologia; fisica dell'atmosfera; fisica della radiazione; ottica quantistica; proprietà magnetiche della materia; reologia; scienza e tecnologia dei materiali. Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: Per l'indirizzo organico-biologico: chimica dei composti elemento-organici; chimica dei composti di coordinazione; petrolchimica; chimica dei coloranti; analisi chimico-cliniche; cromatografia; applicazioni chimiche del calcolo automatico; chimica degli eterocicli; meccanismi di reazione in chimica organica; chimica fisica dello stato solido; chimica dell'inquinamento; cristallochimica. Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico: chimica dei composti di coordinazione; chimica dei composti elemento-organici; tecnologie chimiche speciali; impianti industriali chimici; cromatografia; applicazioni chimiche del calcolo automatico; termodinamica statistica; chimica fisica dello stato solido; corrosione e protezione degli impianti industriali; chimica dell'inquinamento; cristallochimica. Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: pedologia; paleobotanica; paleontologia dei vertebrati; sedimentologia; rilevamento geologico; geochimica. Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: biometria; neurobiologia; zoologia dei vertebrati; biologia marina; idrobiologia e pescicoltura; etologia; citogenetica; fisiologia comparata; biochimica comparata; analisi biochimiche-cliniche; esperimentazioni chimiche; ecologia umana. Gli articoli 166, primo comma dell'art. 169, 171, quinto e sesto comma dell'art. 173 e 174, relativi alla scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 1 Art. 166. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso). Art. 169 - il primo comma è sostituito dal seguente: "Il direttore della scuola è un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara". Art. 171. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia degli organi e dei sismi audiofonoarticolatori; 2) fisiologia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori; 3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; 4) psicologia generale; 5) elementi di audiologia; 6) elementi di fonetica e di linguistica. 2° Anno: 1) tecniche audiometriche I; 2) audiometria infantile; 3) neuropsichiatria infantile; 4) tecniche di esplorazione vestibolare; 5) audiometria di massa e prevenzione della sordità. 3° Anno: 1) tecniche audiometriche II; 2) patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio; 3) tecniche di protesizzazione acustica; 4) tecniche di audiometria obiettiva; 5) elementi di logopedia. Art. 173 - i commi quinto e sesto sono sostituiti dal seguente: "L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico". Art. 174 - è abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1977 Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 154

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