Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 4529/1952

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 16/04/1953 In vigore dal: 26/10/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4529

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4529/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4529 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 , modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847 ; 26 ottobre 1940, n. 2058 ; 16 marzo 1942, n. 323, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932 ; 31 ottobre 1950, n. 1308 e 11 aprile 1951, n. 953 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1632 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952 in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la convenzione per il finanziamento della Facoltà di magistero presso l'Università di Padova ed è stata costituita la Facoltà medesima; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso. Art. 1 Dopo l'attuale art. 58, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi. TITOLO V Facoltà di Magistero. Art. 59. La Facoltà di magistero conferisce esclusivamente: la laurea in materie letterarie; la laurea in pedagogia; il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Art. 60. La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni. Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia; 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Grammatica latina; 2) Filologia romanza; 3) Filologia germanica; 4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Storia della grammatica e della lingua italiana. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Il terzo anno di corso di "geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "storia" (triennale), un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 61. Lo durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni. Sono titoli di ammissione diploma di abilitazione magistrale e concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia romanza; 2) Filologia germanica; 3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 4) Psicologia; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Nel corso di "storia" (biennale), un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta, di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 62. La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni. Sono titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene. Insegnamento complementare: 1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale). Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare. Per partecipare all'esame di concorso l'aspirante non deve aver superato il 40° anno di età. Art. 63. Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi ai quali lo studente è stato iscritto. Art. 64. Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali. La prova scritta, per le materie in cui è contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad essa relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni; la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo. Art. 65. Con pubblico manifesto sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dal Consiglio della Facoltà. Gli studenti che aspirano all'esenzione dalle tasse scolastiche, sono tenuti a seguire i piani di studi consigliati, con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 66. La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto. La prova scritta di pedagogia, nel corso di diploma, è preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo. Art. 67. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato. L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea, in materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia. Art. 68. L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della Facoltà può essere impartito a classi riunite. Taluni corsi possono essere mutuati dalla Facoltà di lettere e filosofia e dalle altre Facoltà. Art. 69. Il Consiglio di facoltà esprime il parere sulla domanda di passaggio da uno ad altro corso di laurea o diploma e sull'eventuale iscrizione ad anno successivo al primo, nonchè sull'ulteriore carriera scolastica degli studenti che si trasferiscano da altre Facoltà o Istituti superiori di magistero. Art. 70. Nella Facoltà possono essere istituiti Seminari ed Istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche ed alla didattica delle singole discipline d'insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 11. - PALLA

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