Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 4551/1952

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 12/05/1953 In vigore dal: 19/09/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4551

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 4551/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4551 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 , modificato con regi decreti 26 ottobre 1940 n. 1904 ; 4 maggio 1942, n. 557 2 5 settembre 1942 , numero 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949 , n. 612; 23 settembre 1949 , numero 931; 30 ottobre 1949 , n: 1059; 5 aprile 1950, numero 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304 e 27 ottobre 1951, n. 1680; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'attuale art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un Istituto di storia economico-sociale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Istituto di storia economico-sociale Art. 49. - Alla cattedra di storia economica della Facoltà di economia e commercio è annesso un Istituto di storia economica e sociale, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, Art. 50 . - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo della storia economico-sociale. Art. 51. - Per il raggiungimento di tali fini l'Istituto dispone di una biblioteca specializzata, organizza discussioni, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materia le bibliografico, documenti d'archivio, microfilm, organizza e sussidia viaggi e permanenze all'interno ed all'estero. Art. 52. - Direttore dell'istituto è di diritto il titolare della cattedra di storia economica della Università di Napoli ed, in caso di vacanza chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale della storia economica. Art. 53. - All'Istituto di storia economica e sociale sono addetti un assistente ed un subalterno, entrambi di ruolo. L'assistente cui sono affidati compiti scientifici e didattici inerenti al suo ufficio, avrà cura altresì della biblioteca dell'Istituto Art. 54. - Gli studenti della Facoltà iscritti alla, storia economica, nonchè i laureati in detta disciplina, possono partecipare a conferenze ed a discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto. Art. 55. - L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio che vengono conferite dal Consiglio della facoltà di economia e commercio, in base alle modalità che saranno da esso stabilite e alle disposizioni dei fondatori. Dopo l'attuale art. 149, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una scuola di perfezionamento per bibliotecari ed archivisti, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi; Scuola di perfezionamento per bibliotecari e archivisti Art. 1 Art. 150. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche ed in materie letterarie. Il corso degli studi della predetta, scuola ha la durata di due anni ed è diviso in due sezioni: rispettivamente per bibliotecari e per archivisti. Art. 151. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Archivistica; 2) Bibliografia; 3) Catalogazione, ordinamento generale e servizi di biblioteca; 4) Diplomatica; 5) Paleografia latina; 6) storia medioevale; 7) Storia Moderna; 8) Storia del risorgimento; 9) Storia degli ordinamenti amministrativi e giudiziari degli Stati italiani; 10) Storia del libro. Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia romanza; 2) Latino medioevale; 3) Paleografia greca e papirologia; 4) Storia della miniatura e delle illustrazioni del manoscritto e del libro. Art. 152. - Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti alla scuola devono aver superato: a) gli iscritti al corso bibliotecari: 1) esami biennali di profitto in bibliografia, in catalogazione, ordinamento generale e servizi di biblioteca, in paleografia latina; 2) esami annuali di profitto in archivistica, in storia medioevale, in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia del libro e in uno degli insegnamenti complementari a scelta; b) gli iscritti al corso di archivisti: 1) esami biennali di profitto in archivistica, in diplomatica, in paleografia latina; 2) esami annuali di profitto in bibliografia, in storia medioevale, in storia moderna, in storia del risorgimento, in storia degli ordinamenti amministrativi e giudiziari degli Stati italiani, in storia del libro e in uno degli insegnamenti complementari a scelta. Art. 153. - L'esame di diploma per ognuna delle specializzazioni consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione su di un tema attinente ad uno degli insegnamenti indicati (e per i complementari, quello prescelto). Tale tema deve essere stato approvato l'anno precedente dal Consiglio direttivo della scuola. Art. 154. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse scolastiche: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 sopratassa annuale per esami di profitto . . . . . . . . L. 6.000 sopratassa per esami di diploma. . . . . . . . . . . . . L. 2.000 La ripartizione delle tasse di immatricolazione e di iscrizione è determinata dal Consiglio di amministrazione. Attuale art. 184. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in pediatria, sono aggiunti i seguenti: 6) Patologia della seconda e terza infanzia (1° anno); 10) Malattie dermatologiche dell'infanzia (2° anno). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stati, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 68. - PALLA

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