Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 457/1969

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "San Biagio", con sede in Bovolone.

Pubblicato: 02/08/1969 In vigore dal: 07/02/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 457

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 457/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 457 ## Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "San Biagio", con sede in Bovolone. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "San Biagio" di Bovolone, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 luglio 1936, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "San Biagio", con sede in Bovolone (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona; tre membri eletti dal consiglio comunale di Bovolone; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 luglio 1936, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1963 , registro n. 34 Interno, foglio n. 178. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 69. - GRECO

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