Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 457/1982

Adeguamento dei massimali minimi obbligatori di garanzia per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Pubblicato: 20/07/1982 In vigore dal: 17/06/1982 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1982, n. 457

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 457/1982 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1982, n. 457 ## Adeguamento dei massimali minimi obbligatori di garanzia per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 , e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295 , recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 , con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990 , sono stati variati, a decorrere dal 1 gennaio 1978, i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; Considerato che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica risulta che gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e gli indici generali dei prezzi all'ingrosso per il periodo 1976-1981 hanno subito variazioni percentuali rispettivamente del 115,0 e 104,3 e che gli indici relativi alle retribuzioni degli operai e degli impiegati hanno subito variazioni, sempre nel medesimo arco di tempo, rispettivamente, del 167,5 e 125,7; Considerato che le risultanze dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1976-1980 hanno evidenziato un notevole incremento del costo medio degli incidenti causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Ritenuto che, nell'attuale situazione, le misure minime di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , così come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 , sono insufficienti per una adeguata tutela delle vittime degli incidenti causati dalla circolazione dei predetti veicoli e natanti e che pertanto si rende necessario, ai sensi del citato art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , procedere ad una loro variazione in aumento; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: A decorrere dal 1 agosto 1982 le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776 , sono aumentate come segue: TABELLA A MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurativa non può essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 5.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 cc.; 100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 cc.; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 100.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. e) Per gli autoveicoli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi, destinati al trasporto di persone, nonchè per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a nove; 300.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicoli con un numero di posti non superiore a trenta; 400.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti non superiore a ottanta; 500.000.000 (con il limite di lire 25.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo con un numero di posti oltre ottanta; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 100.000.000 (con il limite di lire 10.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 ql; 150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico non superiore a 70 ql; 150.000.000 (con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali) per ogni sinistro se trattasi di veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore a 70 ql; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 15.000.000 per le cose e gli animali; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 75.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 150 cc. o di potenza non superiore a 5 cavalli-vapore; 75.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata non superiore a 500 cc. o di potenza non superiore a 11 cavalli-vapore; 100.000.000 per ogni sinistro se il motore è di cilindrata superiore a 500 cc. o di potenza superiore a 11 cavalli-vapore; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 150.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a nove; 200.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti non superiore a venti; 300.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicolo con numero di posti superiore a venti; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non può essere inferiore a lire: 500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare motociclistiche; 500.000.000 (con il limite di lire 50.000.000 per le cose e gli animali) nel caso di gare automobilistiche; 50.000.000 per ogni persona danneggiata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 1982 PERTINI MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982. Registro n. 8 Industria, foglio n. 274

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