Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 470/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 470
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 470/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 470
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 92. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in gerontologia e geriatria. Dopo l'art. 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria. Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art. 1 Art. 177. - Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per ogni anno di corso (totale 18). Art. 178. - Sono previsti 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, così ripartiti: 1° Anno: 1) Biologia della senescenza (annuale); 2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I); 3) Semeiologia della senescenza (biennale I); 4) Anatomia patologica (biennale I); 5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale). 2° Anno: 1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II); 2) Semeiologia della senescenza (biennale II); 3) Anatomia patologica (biennale II); 4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I); 5) Chirurgia geriatrica (annuale); 6) Radiologia e radioterapia (annuale); 7) Neurologia (annuale). 3° Anno: 1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II); 2) Tecniche di riabilitazione (annuale); 3) Psichiatria (annuale); 4) Medicina sociale (annuale). Art. 179. - Durante il terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali inerenti la cura e l'assistenza dell'anziano. Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma. L'ammissione alla scuola avverrà previo colloquio da tenersi all'inizio dell'anno e su domande contenute in un apposito questionario redatto dal direttore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 139. - CARUSO
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