Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 483/1997
Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 483/1997
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483
## Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , recante norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , ed, in particolare, l'articolo 18, comma 1, secondo il quale il Governo, con atto regolamentare, deve adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo, in particolare, i requisiti specifici, compresi i limiti di età per l'ammissione ai concorsi, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le proce- dure concorsuali, le modalità di nomina dei vincitori, nonchè le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Considerato che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, e con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono state apportate innovazioni, rispettivamente, per il personale laureato del ruolo sanitario, con l'articolazione dello stesso in due livelli dirigenziali, e per il personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, con l'articolazione dello stesso nell'unico livello di dirigente, nonchè per quel che attiene ai requisiti di accesso alle figure dirigenziali dei ruoli stessi, mentre non vi sono state innovazioni per il personale non dirigenziale dei quattro ruoli predetti; Considerato che l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Sanità" ha previsto l'istituzione di una commissione con il compito di acquisire ed elaborare gli elementi di conoscenza sullo stato di attuazione del processo di aziendalizzazione del Servizio sanitario nazionale e del conseguente nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende ed enti, ai fini di una eventuale revisione dell'ordinamento professionale del comparto stesso, con riguardo alle verifiche ed alle valutazioni previste dal medesimo articolo 35; Considerato che i lavori della commissione istituita presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni non sono ancora definiti; Ritenuto, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina concorsuale, limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, al fine di armonizzare la disciplina stessa con i lavori della citata commissione; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro della sanità; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti generali di ammissione 1. Ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; b) idoneità fisica all'impiego: 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio; 2) il personale dipendente da pubbliche ammininistrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , è dispensato dalla visita medica; ((4)) c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere; d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo.
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