Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 484/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 11/08/1969 In vigore dal: 25/06/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 484

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 484/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 484 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 138, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le denominazioni delle discipline in a Radiologia medica e medicina nucleare", e "Anestesiologia" sono cambiate in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione". Gli articoli 169, 170, 188, 189, 190, 191 relativi alle scuole di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare e in anestesiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 169. - La scuola conferisce due diplomi: a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare; b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica. Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Il diploma di specializzazione in radiologia viene conseguito dopo quattro anni di corso. L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a otto allievi (totale 32 specializzandi). Programma di insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Fondamenti di radioterapia; 4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione; 5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; 6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica differenziale; 2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico; 3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica; 4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia; 5) Radioterapia con alte energie; 6) Elementi di medicina nucleare; 7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione; 8) Dosimetria. 4° Anno: 1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; 2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; 3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica); 4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari. Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia. Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei quattro anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Art. 170. - Il diploma di specializzazione in radiologia-diagnostica viene conseguito dopo tre anni di corso. L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a otto allievi (totale 24 specializzandi). Programma di insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Metodica di esplorazioni dei vari organi ed apparati; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; 4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: 1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale; 2) Radiodiagnostica clinica; 3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia. Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 188. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è limitato a trenta per ogni anno (totale n. 90 specializzandi). Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento. Art. 189. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia; Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; Internato. 2° Anno: Anestesiologia; Terapia antalgica; Rianimazione; Internato. 3° Anno: Rianimazione; Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alla specialità; Internato. Art. 190. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi compreso le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Art. 191. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 100. - GRECO

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