Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 494/1987
Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 494/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494
## Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le
organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al
personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli
enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della
scuola.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, con il quale all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 , concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri con le quali sono state autorizzate le sottoscrizioni delle ipotesi di accordo riguardanti i comparti del personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali e delle aziende e delle amministrazioni autonome dello Stato, della sanità e della scuola; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , 8 maggio 1987, n. 267 , 13 maggio 1987, n. 268 , 18 maggio 1987, n. 269 , 20 maggio 1987, n. 270 , 10 aprile 1987, n. 209 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione dell'8 settembre 1987, ai sensi dell' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ai fini del recepimento integrale degli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali: EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dei Ministeri, è integrato dai seguenti articoli del presente decreto. AVVERTENZE: Gli articoli 9 e 57 del presente decreto, che non sono stati ammessi al "visto" ed alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti, prevedono le modalità di "Primo inquadramento" nella nona qualifica funzionale del personale dipendente rispettivamente dai Ministeri e dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Nota all'art. 1: Il D.P.R. n. 266/1987 è stato pubblicato nel suppl.ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.
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