Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 5/1956

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

Pubblicato: 18/01/1956 In vigore dal: 11/01/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 5

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 5/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 5 ## Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 2 e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per le emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, può essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del gettone di presenza di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , è stabilita in lire 3000"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

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