Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 500/1983

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 29/09/1983 In vigore dal: 15/07/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 500

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 500/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 500 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 122, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva". Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 1 Art. 123. - È istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola di specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva" che conferisce il diploma di specialista in chirurgia dello apparato digerente ed endoscopia digestiva. Art. 124. - La direzione della scuola ha sede nello istituto di prima patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Cagliari. Art. 125. - La scuola ha lo scopo di formare, successivamente al corso di laurea, dei medici specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, facendo loro conseguire un diploma che legittimi, nei rami dell'esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 126. - La durata del corso è di 5 (cinque) anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 127. - Il numero massimo degli iscritti è di 3 (tre) per ogni anno e complessivamente di 15 (quindici) per l'intero corso di studi. Art. 128. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della abilitazione all'esercizio professionale. Art. 129. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) il voto di laurea; b) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; c) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli, stabilito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982, è il seguente: fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea; 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode; fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso laurea attinenti alla specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione motivata della commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode; fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata, in ogni caso, una sola volta); fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 130. - Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I); 3) anatomia e istologia patologica (I); 4) patologia chirurgica (I). 2° Anno: 5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II); 6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II); 7) anatomia e istologia patologica (II); 8) patologia chirurgica (II); 9) semeiotica chirurgica (I); 10) radiologia e medicina nucleare (I); 11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I). 3° Anno: 12) patologia chirurgica (III); 13) semeiotica chirurgica (II); 14) radiologia e medicina nucleare (II); 15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II); 16) clinica e terapia chirurgica (I); 17) tecniche operatorie (I). 4° Anno: 18) semeiotica chirurgica (III); 19) radiologia e medicina nucleare (III); 20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III); 21) clinica e terapia chirurgica (II); 22) tecniche operatorie (II); 23) anestesia e rianimazione; 24) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III); 26) tecniche operatorie (III); 27) terapia intensiva; 28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 29) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente. Art. 131. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio allo anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 132. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. È obbligatorio inoltre un periodo annuale di tirocinio pratico da svolgere nell'istituto sede della scuola conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche potrà essere riconosciuta utile dal consiglio della scuola, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nello ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 133. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 134. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 135. - Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate le attività didattiche della scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a un professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983 Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 305

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