Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 505/1983

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 30/09/1983 In vigore dal: 15/07/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 505

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 505/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. 505 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1927, n. 2281 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 623 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso l'Università di Napoli, della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva Art. 624. - È istituita presso l'Università di Napoli (afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia) la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva che conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. Art. 625. - La direzione della scuola ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica "R". Art. 626. - La scuola ha lo scopo di istruire ed addestrare specificamente personale medico nella patologia chirurgica dell'apparato digerente. Art. 627. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 628. - Il numero degli iscritti è di tre allievi per ogni anno e complessivamente di quindici allievi per l'intero corso di studi. Art. 629. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 630. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi di laurea nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 ). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 631. - Le materie d'insegnamento, tutte afferenti alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso); 2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso); 3) anatomia ed istologia patologica (I corso); 4) patologia chirurgica (I corso). 2° Anno: 5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso); 6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso); 7) anatomia ed istologia patologica (II corso); 8) patologia chirurgica (II corso); 9) semeiotica chirurgica (I corso); 10) radiologia e medicina nucleare (I corso); 11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso). 3° Anno: 12) patologia chirurgica (III corso); 13) semeiotica chirurgica (II corso); 14) radiologia e medicina nucleare (II corso); 15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso); 16) clinica e terapia chirurgica (I corso); 17) tecniche operatorie (I corso). 4° Anno: 18) semeiotica chirurgica (III corso); 19) radiologia e medicina nucleare (III corso); 20) endoscopia digestiva diagnostica, e terapeutica (III corso); 21) clinica e terapia chirurgica (II corso); 22) tecniche operatorie (II corso); 23) anestesia e rianimazione; 24) riabilitazione in chirurgia digestiva. 5° Anno: 25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso); 26) tecniche operatorie (III corso); 27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente; 28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente; 29) terapia intensiva. Art. 632. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche descritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 633. - Le attività didattiche della scuola si articolano in lezioni teoriche, teorico-pratiche e seminari. Le attività pratiche si svolgono nel corso del tirocinio obbligatorio di ciascun allievo presso la sede della scuola durante i cinque anni del corso. Esso si svolgerà come frequenza attiva degli ambulatori, dei reparti di degenza e, per gli allievi che abbiano superato i primi due anni di corso, del reparto operatorio e sarà regolato da turni di servizio interno. Gli allievi che sono stati assenti per un periodo superiore ad un quinto delle, attività didattiche e pratiche, separatamente considerate, poste in essere dalla scuola durante l'anno di corso, non possono sostenere l'esame per il passaggio all'anno di corso successivo. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 634. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 635. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 636. - È costituito un consiglio della scuola di specializzazione, presieduto dal direttore della scuola e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario, che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1983 Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 324

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