Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 506/1967

Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

Pubblicato: 07/07/1967 In vigore dal: 24/05/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 506

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 506/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 506 ## Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 11 maggio 1966, n. 302 , contenente modifiche al suindicato decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze; Decreta: Art. 1 Per ciascun vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti, a termini dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , in un apposito albo, denominato "Albo dei vigneti del vino..." seguito dalla rispettiva denominazione di origine. Tale Albo è istituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione territoriale rientra la zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita". Qualora detta zona ricada nella circoscrizione territoriale di due o più Camere di commercio, ciascuna di esse provvede alla istituzione dell'Albo per la parte di propria competenza. L'Albo dei vigneti è pubblico e, come tale, può essere consultato da chiunque ne abbia interesse. Copia dell'Albo viene depositata, a cura della Camera di commercio, presso i Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nella zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".

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