Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 509/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 17/07/1970 In vigore dal: 27/03/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. 509

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 509/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. 509 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 333 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in psichiatria. Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 334. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare, approfondire ed aggiornare sul piano scientifico e tecnico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di queste discipline. La scuola ha la durata di tre anni; ha sede presso l'istituto di microbiologia il cui professore di ruolo ne è il direttore. Art. 335. - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia per un numero complessivo di diciotto iscritti (sei per ogni anno di corso). Art. 336. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: Chimica microbiologica; Batteriologia generale e tecnica batteriologica; Analisi statistica del dosaggio biologico; Immunologia; Batteriologia speciale; Virologia generale e tecnica virologica; Micologia; Protozoologia; Genetica dei microrganismi; Virologia speciale; Microbiologia degli alimenti; Microbiologia industriale; Metodi e dosaggi microbiologici. Art. 337. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenute conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza e affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 338. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica il cui professore di ruolo ne è il direttore. Ha la durata di quattro anni. Art. 339. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: (internato in neurologia). Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurochirurgica; Patologia speciale e diagnostica neurologica; Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa; Elettroencefalografia. 3° Anno: Patologia speciale psichiatrica; Psicopatologia (2°); Clinica psichiatrica (1°); Psicologia clinica e psicodiagnostica; Psicofarmacologia; Psichiatria in rapporto con la patologia internistica; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica psichiatrica; Terapia psichiatrica generale; Psicoterapia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Art. 340. - Gli iscritti sono tenuti a frequentare la clinica psichiatrica come interni negli anni 1°, 3° e 4° per tutto il periodo di lezioni, che potrà essere diminuito a quattro mesi per i medici che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico. Sono tenuti a frequentare come interni nel 2° anno la clinica neurologica per tutto il periodo di lezioni, che potrà essere ridotto a quattro mesi per i medici che prestino servizio regolare in un reparto neurologico ed a mesi sei per coloro che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico. Art. 341. - L'iscrizione al 1° anno avviene in base ai titoli e ad un esame di ammissione. Saranno ammessi non più di dieci iscritti. Art. 342. - È prevista la concessione di un'abbreviazione di anni due per coloro che sono in possesso di una specializzazione di neurologia e neuropsichiatria infantile; di un anno per coloro che sono in possesso di una specializzazione in medicina generale, psicologia e neurochirurgia. Art. 343. - Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, contenute nello statuto dell'università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 144. - CARUSO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 509/1970 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1970

Esecuzione della convenzione europea nel campo della informazione sul diritto straniero, … Decreto del Presidente della Repubblica 1510 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1487, relativ… Decreto del Presidente della Repubblica 1509 Istituzione di un istituto tecnico nautico statale a La Maddalena. Decreto del Presidente della Repubblica 1506 Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri. Decreto del Presidente della Repubblica 1507 Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forli' e Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1508