Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 512/1977
Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 512
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 512/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 512
## Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di
Urbino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università, di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; - Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 7, relativo al consiglio di amministrazione, e soppresso e sostituito dal seguente: Il consiglio di amministrazione si compone: a) dal rettore che lo presiede; b) di un rappresentante dei professori di ruolo per ogni facoltà; c) di due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati; d) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di incarico stabilizzato; e) di un rappresentante del Governo, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; f) del direttore amministrativo; g) del sindaco e di un altro rappresentante del comune di Urbino; di tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale e di due rappresentanti della regione; h) di un rappresentante della camera di commercio, artigianato, industria e agricoltura della provincia di Pesaro e Urbino; i) di due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal rettore della libera Università degli studi di Urbino, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori e uno a quella degli imprenditori; l) di un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la ricerca scientifica; m) di due rappresentanti del personale non insegnante; n) di sei rappresentanti degli studenti. I membri di cui alla lettera 1) saranno scelti fra i cittadini che non abbiano con l'Università rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti. I membri di cui alla lettera g) dovranno essere scelti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze. Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento della Università con un contributo superiore a lire 40 milioni a fondo perduto o un contributo annuo non inferiore a lire 10 milioni, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante. Qualora venga nominato ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore il pro-rettore questi entrerà a far parte di pieno diritto del consiglio di amministrazione. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico: i componenti di esso possono essere confermati. L'art. 8 è soppresso e sostituito dal seguente: Il consiglio di amministrazione ha competenza per stabilire su tutte le questioni interessanti l'Università tanto di ordine istituzionale che di ordine amministrativo, salve le attribuzioni proprie degli altri organi universitari a norma di legge e di regolamento. Esso, inoltre, e il suo presidente, esercitano ogni altra funzione ad essi devoluta dalla vigente normativa. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano parimenti le vigenti disposizioni di legge regolamentari. Art. 1 Art. 10 - Il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "I presidi delle facoltà sono eletti a maggioranza di voti fra i professori di ruolo dai professori di ruolo e dai professori stabilizzati e nominati dal rettore" Art. 11 - Il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "Il consiglio di facoltà è composto dal preside che lo presiede, dai professori di ruolo, dai professori stabilizzati e dalle altre rappresentanze previste dalle vigenti norme per le università statali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 16
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