Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 514/1977
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 514
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 514/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 514
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore"
di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 607 , con il quale, tra l'altro, si modificava la tabella 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel senso che l'organico dei professori di ruolo, per la facoltà di agraria, passava da 7 + 1 a 8 + 1, è rettificato come al seguente art. 2, in quanto l'aumento di posto apportato con il decreto del Presidente della Repubblica in parola si riferiva ad un posto di ruolo convenzionato.
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