Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 515/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 08/07/1967 In vigore dal: 24/05/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 515

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 515/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 515 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 102, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle organizzazioni internazionali annessa alla Facoltà di giurisprudenza. Scuola di specializzazione in Diritto ed economia delle organizzazioni internazionali Art. 1 Art. 103. - È istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle organizzazioni internazionali. Essa ha lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica nel campo delle attività giuridiche ed economiche internazionali. Art. 104. - La Scuola ha la durata di due anni. Art. 105. - Le materie di insegnamento, che comprendono corsi teorici e seminari, sono le seguenti: 1° Anno: Corsi: 1) Storia dell'organizzazione internazionale; 2) Diritto delle organizzazioni internazionali; 3) L'O.N.U. e le organizzazioni internazionali specializzate; 4) Economia internazionale e sviluppo economico; 5) Teoria del commercio internazionale e tecnica degli scambi; 6) Problemi di politica monetaria e di tecnica bancaria internazionale. Seminari: 1) Terminologia economico-giuridica delle organizzazioni internazionali; 2) Lineamenti di storia civile ed economica d'Europa; - 3) Problemi dello sviluppo regionale; 4) La cooperazione economica dell'Europa orientale; 5) Le organizzazioni latino-americane di cooperazione economica; 6) L'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo; 7) Le organizzazioni africane di cooperazione economica. 2° Anno: Corsi: 1) Sistema e funzionamento delle organizzazioni europee di integrazione economica; 2) Politica economica europea (commerciale, monetaria e finanziaria); 3) Economia e politica industriale europea; 4) La disciplina della concorrenza nel Mercato Comune Europeo; 5) L'integrazione europea nel campo agricolo; 6) L'integrazione europea nel campo sociale e del lavoro. Seminari: 1) Lineamenti di diritto costituzionale degli Stati membri delle Comunità europee; 2) Elementi di diritto privato comparato europeo; 3) La tutela dei diritti dell'uomo nell'ambito del Consiglio d'Europa; 4) Problemi di diritto tributario europeo; 5) Politica ed economia dei trasporti europei; 6) Politica e diritto dell'energia in Europa. Per ciascun anno gli allievi sono tenuti a seguire tutti i corsi previsti ed almeno tre seminari a scelta. Art. 106. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dal rettore dell'Università, sentito il direttore della Scuola. Art. 107. - Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi tengono i corsi di insegnamento prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 108. - Il direttore della Scuola è nominato dal rettore, su proposta della Facoltà di giurisprudenza, fra i professori di ruolo dell'Università. Art. 109. - Alla Scuola sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza, in Economia e commercio o in Scienze politiche. Sono ammessi altresì gli studenti stranieri in possesso di titolo equipollente. Art. 110. - Il numero massimo degli allievi che possono essere annualmente accolti nella Scuola è fissato anno per anno dal Consiglio della Scuola, in rapporto alle possibilità didattiche dei vari istituti presso i quali gli allievi debbono seguire i seminari. Del pari può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il direttore ha la facoltà di non iniziare i corsi. Ma se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. Art. 111. - La domanda di ammissione alla Scuola è diretta al rettore dell'Università e deve essere corredata di un certificato di laurea con l'indicazione dei voti conseguiti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea. Art. 112. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi, secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma nella misura di L. 6000, ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola. Art. 113. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi devono avere superato tutti gli esami di profitto sulle materie della Scuola. Dovranno inoltre avere pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi. Art. 114. - Le Commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri e quelle di diploma di cinque membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e nominati dal direttore. Art. 115. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal Consiglio della Scuola. Art. 116. - A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato un diploma di specializzazione in diritto ed economia delle organizzazioni internazionali. Art. 117. - Indipendentemente dall'esame di diploma può essere rilasciato un attestato di frequenza a quanti avranno effettivamente partecipato alle lezioni e ai seminari della Scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 7. - GRECO

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